ART. 1 DENOMINAZIONE – SEDE
L' associazione denominata “PRO LOCO MONTE
SAN PIETRANGELI” con sede a Monte San Pietrangeli, in Borgo Regina
Margherita 72.
ART. 2
La Pro Loco riunisce in associazione tutte
le persone fisiche (Soci) che hanno interesse allo sviluppo turistico,
culturale, ambientale, Sociale, storico, artistico del territorio del
Comune di Monte San Pietrangeli e svolge la sua attività per tale scopo,
anche tramite l' edizione di pubblicazioni e periodici.
La Pro Loco è apartitica, non ha finalità
di lucro e svolge attività di promozione e utilità Sociale.
La Pro Loco aderisce all' U.N.P.L.I.
(Unione Nazionale Pro Loco D' Italia) ed al comitato Regionale delle Pro
loco delle Marche nel rispetto dello statuto e delle normative UNPLI.
ART. 3 FINALITA'
Le finalità che la Pro Loco si propone
sono:
a. Svolgere
fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle
Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte
quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali
nonché il patrimonio storico-monumentale, ambientale e culturale;
b. Promuovere e organizzare, anche
in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni,
escursioni, spettacoli pubblici, festeggiamenti, manifestazioni sportive
ed enogastronomiche, nonché iniziative di solidarietà Sociale, recupero
ambientale, restauro e gestione dei monumenti, ecc.) che servano ad
attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti
c. Sviluppare l' ospitalità e l'
educazione turistica d' ambiente
d. Stimolare il miglioramento delle
infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera;
e. Preoccuparsi
del regolare svolgimento dei servizi locali (interessanti il turismo)
svolgendo tutte quelle azioni atte a garantirne la più larga funzionalità.
f. Collaborare con gli Organi
competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati
di interesse turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe
e proponendo, se nel caso, le opportune modificazioni;
g. Curare l' informazione e l'
accoglienza dei turisti, anche con l' apertura di appositi uffici;
h. Promuovere e sviluppare attività
a favore della popolazione e della località (proposte turistiche
specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi
Sociali destinati all' educazione, alla formazione e allo svago dei
minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità
locale finalizzate anche all' eliminazione di eventuali sacche di
emarginazione, organizzazione di itinerari turistico - didattici per
gruppi scolastici).
ART. 4 Soci
I Soci della Pro Loco si distinguono in:
a. Soci Ordinari
b. Soci Sostenitori
c. Soci Benemeriti
d. Soci collaboratori
e. Soci onorari
Sono Soci ordinari coloro che versano la
quota di iscrizione in euro 10,00 stabilita dall' assemblea. Possono
essere iscritti come Soci tutti i residenti nel comune ed altresì coloro
che per motivazioni vari (villeggianti, ex residenti) sono interessati
all' attività dell' associazione.
Sono Soci sostenitori coloro che versano la
quota annuale di euro 20,00.
Sono Soci benemeriti coloro che versano una
quota minima di euro 50,00.
Sono Soci collaboratori gli associati che
vengono denominati tali dall' assemblea per particolari meriti acquisiti
nella vita della Pro Loco.
Non è ammessa la categoria dei Soci
temporanei.
ART. 5 DIRITTI E DOVERI DEI Soci
I Soci ordinari e sostenitori e benemeriti
devono versare la quota associativa annuale. I Soci collaboratori
onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale.
Tutti i Soci, purché maggiorenni al momento
dell' assemblea, hanno diritto:
a. di voto per eleggere gli organi
direttivi della Pro Loco;
b. di essere eletti alle cariche
Direttive della Pro Loco;
c. di voto per l' approvazione e le
modificazioni dello statuto e dei regolamenti della Pro Loco;
d. a ricevere tessera della Pro
Loco;
e. a ricevere le pubblicazioni dell'
associazione;
f. a frequentare i locali dell'
associazione;
g. ad ottenere eventuali
facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse o/ed organizzate
dall'associazione.
I Soci hanno il dovere di:
a. rispettare lo statuto ed i
regolamenti della Pro Loco;
b. versare nei termini la quota
Sociale;
c. non operare in concorrenza con l'
attività della Pro Loco.
ART. 6 AMMISSIONE E PERDITA DELLA
QUALIFICA DI SOCIO
L' ammissione di un nuovo Socio viene
decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco a seguito del versamento
della quota associativa annuale. La quota associativa è intrasmissibile e
non rivalutabile.
La qualifica di Socio si perde per
dimissioni, per morosità o per indegnità.
Il consiglio direttivo, qualora
intervengano gravi motivi, potrà inoltre radiare il Socio.
ART. 7 ORGANI
Sono organi dell' Associazione:
a. L' Assemblea dei Soci;
b. Il Consiglio Direttivo;
c. Il Presidente, un vice presidente
o due vice presidenti;
d. il Segretario, Vice segretario ed
il Tesoriere;
e. il Collegio dei Revisori dei
Conti;
f. il Collegio dei Probiviri;
g. il Presidente Onorario
(eventuale).
ART. 8 L' ASSEMBLEA DEI SOCI
L' Assemblea rappresenta l' universalità
dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente
statuto, obbligano i Soci.
Ogni Socio esprime un voto
indipendentemente dall' ammontare della quota associativa versata.
L' Assemblea ha il compito di dare le
direttive per la realizzazione delle finalità Sociali.
All' Assemblea prendono parte tutti i Soci
(quelli ordinari, sostenitori e benemeriti debbono essere in regola con la
quota Sociale dell' anno in cui si svolge l' Assemblea). Non sono
consentite deleghe.
L' Assemblea è Ordinaria e Straordinaria.
Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal
Presidente della Pro Loco (o in sua assenza dal vice Presidente o vice
presidenti insieme), assistito dal Segretario. In caso di assenza di
entrambi, l' assemblea elegge tra i Soci presenti il presidente dell'
assemblea; allo stesso modo l' assemblea eleggerà un segretario in caso di
assenza del segretario della Pro Loco.
L' Assemblea Ordinaria è convocata almeno
una volta all' anno per le sue decisioni di sua competenza; delibera sul
conto consuntivo dell' anno precedente, sulla formazione del bilancio
preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio
Direttivo o dei Soci.
L' Assemblea per l' approvazione dei
bilanci deve essere convocata entro il mese di giugno.
L' Assemblea viene indetta dal Presidente
dell' associazione, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce
la data e l' ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci
(in regola con il versamento della quota avvenuto almeno 30 giorni prima
del giorno fissato per la prima celebrazione dell' assemblea) almeno
quindici giorni prima della data fissata mediante consegna dell' avviso a
mano o a mezzo posta o con affissione dello stesso nella sede della Pro
Loco.
L' Assemblea ordinaria è valida, in prima
convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera
con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda
convocazione, da indirsi un' ora dopo, l' Assemblea è valida qualunque sia
il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più
uno dei voti espressi.
L' Assemblea Straordinaria è convocata:
a. dal Presidente quando ne
ravvisi la necessità;
b. dietro richiesta scritta della
maggioranza dei componenti del Consiglio;
c. A seguito di richiesta
sottoscritta da almeno un terzo dei Soci;
d. per le modifiche del presente
statuto;
e. per lo scioglimento dell'
associazione.
Il Presidente, d'intesa con il Consiglio,
ne stabilisce la data l' ora e l' ordine del giorno; con avviso portato a
conoscenza dei Soci (in regola con il versamento della quota avvenuto
almeno 30 giorni prima del giorno fissato per la celebrazione dell'
Assemblea) almeno quindici giorni prima della data fissata mediante
consegna dell' avviso a mano o a mezzo posta o con affissione dello stesso
nella sede della Pro Loco.
L' Assemblea Straordinaria è valida, in
prima convocazione, con la partecipazione di almeno i due terzi dei Soci e
delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in
seconda convocazione, da indirsi un' ora dopo, l' Assemblea è valida con
il 50% dei Soci e delibera con la metà più uno dei voti espressi.
La spedizione degli avvisi di convocazione
delle assemblee (sia ordinarie che straordinarie) può essere sostituita
dall' affissione con modalità idonee a portarli a conoscenza degli
associati.
Le modifiche statutarie sono adottate dall'
assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti validi.
Delle riunioni assembleari e relative
deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente
del Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede Sociale.
ART. 9 IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un
numero di membri tale da assicurare una equilibrata rappresentatività
degli iscritti che comunque non sia inferiore a cinque e non superiore a
ventiquattro unità. Possono far parte del Consiglio Direttivo, con voto
consultivo, un rappresentante del comune e n numero di rappresentanti,
determinato dall' Assemblea, di organizzazioni ed associazioni locali che
svolgano attività o realizzino iniziative che interessano lo sviluppo
turistico del comune (o frazione del Comune).
L' Assemblea elegge tra i Soci i componenti
del Consiglio direttivo.
Il rappresentante del comune, membro con
voto consultivo del Consiglio Direttivo, viene nominato dall'
amministrazione comunale, a seguito di apposita richiesta della Pro Loco.
I rappresentanti delle organizzazioni ed
associazioni locali che svolgono attività o realizzano iniziative che
interessano lo sviluppo turistico della zona sono anch' essi nominati
dalle associazioni
interessate in un'm apposita riunione
indetta dalla Pro Loco e svoltasi in presenza di almeno un suo
rappresentante.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di
avvalersi di uno o più Soci per incarichi di particolare rilevanza che
possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo ed in tal
caso possono esprimere la loro opinione sugli argomenti all' ordine del
giorno, senza diritto di voto.
I componenti del Consiglio Direttivo
restano in carica tre anni e sono rieleggibili
ll Consiglio Direttivo si riunisce almeno
quattro volte all' anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il
presidente ed al seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei
componenti.
I consiglieri che risultano assenti per tre
sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere
dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale
provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo
comma.
In caso di vacanza per qualsiasi motivo si
procederà come segue:
a. se la vacanza riguarda i Soci
della Pro Loco eletti in Assemblea, i consiglieri mancanti saranno
sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono
immediatamente i membri eletti.
Se non vi sono più Soci da utilizzare per
surroga potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'
integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua
funzionalità.
Solamente nel caso che la vacanza dei Soci
nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei
Soci, l' intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il
presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'
Assemblea elettiva per l' elezione di un nuovo Consiglio direttivo;
b. Se la vacanza riguarda i
rappresentanti con voto consultivo delle organizzazioni ed associazioni
locali che svolgono attività o realizzano iniziative che interessano lo
sviluppo turistico del comune o frazione del comune i consiglieri
sostituiti avranno essere nominati dalle associazioni interessate in
un'apposita riunione indetta dalla Pro Loco e svoltasi in presenza di
almeno un suo rappresentante;
c. Se la vacanza riguarda il
rappresentante con voto consultivo del comune, l' amministrazione comunale
provvederà alla sua sostituzione su richiesta della Pro Loco.
Il Consiglio Direttivo è validamente
costituito e rimane in carica ed opera anche senza la nomina e/o la
presenza del rappresentante del comune e dei rappresentanti delle
organizzazioni ed associazioni locali che svolgono attività o realizzano
iniziative che interessano lo sviluppo turistico della zona.
Per la validità delle deliberazioni occorre
la presenza effettiva di 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo
ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è
determinante il voto del presidente.
Il Consiglio Direttivo è investito dei
poteri per la gestione ordinaria dell' associazione ed in particolare gli
sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità
Sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in
modo tassativo, all' Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la
gestione del patrimonio Sociale, la formazione del bilancio di previsione
col relativo programma d' attuazione, la stesura del conto consuntivo e
della relazione sull' attività svolta.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono
pubbliche.
Delle riunioni consiliari dovrà essere
redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed
approvato di volta in volta dal Consiglio stesso.
ART. 10 IL PRESIDENTE
Il Presidente della Pro Loco è eletto dal
Consiglio Direttivo nella sua prima riunione.
Il Vice presidente (o vice presidenti), il
Tesoriere ed il Segretario sono pure nominati dal Consiglio Direttivo al
suo interno.
Il Presidente dura in carica per lo stesso
periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato. La
carica è gratuita. In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà
sostituito dal Vice presidente o dai Vice presidenti (i quali in tal caso
operano congiuntamente).
In caso di impedimento definitivo verrà
dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che provvederà all' elezione
di un nuovo Presidente.
Il Presidente ha la responsabilità dell'
amministrazione dell' associazione, la rappresenta di fronte ai terzi ed
in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l' Assemblea dei
Soci.
E' assistito dal Segretario.
ART. 11 IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE
Il Segretario assiste in Consiglio
Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione
della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l'
esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli
uffici.
Il Segretario è responsabile, insieme al
Presidente, della tenuta di idonea documentazione della quale risulta la
gestione economica e finanziaria della Pro Loco nonché della regolare
tenuta dei libri Sociali.
Il Tesoriere segue i movimenti contabili
della Pro Loco e le relative registrazioni.
E' possibile affidare i due incarichi ad un
solo Consigliere.
ART. 12 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è
composto di tre membri eletti più due supplenti, a votazione segreta, ogni
tre anni dall' Assemblea dei Soci in contemporanea all' elezione del
Consiglio.
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il
compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente in qualsiasi
momento la contabilità Sociale.
I revisori dei conti sono obbligatoriamente
invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo ed in tal caso possono
esprimere la loro opinione sugli argomenti all' ordine del giorno , senza
diritto di voto.
I revisori dei conti sono rieleggibili alla
scadenza del mandato.
ART. 13 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto di tre
membri eletti, a votazione segreta e di norma ogni tre anni, dall'
Assemblea dei Soci in contemporanea all' elezione del Consiglio.
I probiviri hanno il compito di controllare
il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso di controversie
che non è in grado di decidere al Collegio dei Probiviri del comitato
regionale UNPLI, ai sensi delle norme dello statuto regionale UNPLI
ART 14 IL PRESIDENTE ONORARIO
Il Presidente onorario può essere nominato
dall' Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore
della Pro Loco.
Al Presidente onorario possono essere
affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di
eventuali contatti con altri enti.
ART. 15 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
IL comitato regionale UNPLI può decidere il
commissariamento di una Pro Loco:
a. Su richiesta di almeno la metà
più uno dei Soci membri del Consiglio Direttivo;
b. su richiesta di almeno la metà
più uno dei Soci;
c. in caso di inattività del
Consiglio Direttivo;
d. in caso di irregolarità nella
gestione della Pro Loco;
e. Negli altri casi previsti dallo
statuto regionale dell' UNPLI
Il commissario viene nominato dal comitato
regionale UNPLI e deve entro sei mesi indire l' Assemblea per la
rielezione del Consiglio Direttivo.
ART. 16 ENTRATE E SPESE
Le entrate economiche con le quali la Pro
Loco provvede alla propria attività sono:
-
quote Sociali;
-
contributi di enti pubblici o privati;
-
proventi di gestione di attività e/o di
iniziative permanenti e occasionali.
Tutte le entrate sono utilizzate e spese
per il raggiungimento delle finalità della Pro Loco ed eventuali utili o
avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita
della Pro Loco non possono essere distribuiti (neppure in modo indiretto)
ai Soci.
Tutte le cariche della Pro Loco sono di
norma gratuite. Il Consiglio Direttivo può prevedere di rimborsi delle
spese sostenute e documentate.
ART. 17 RENDICONTO
L' Assemblea dei Soci approva annualmente
un rendiconto economico e finanziario predisposto e redatto seguendo i
criteri di cassa e di competenza come previsto dalla legislazione vigente
in materia.
Il rendiconto approvato dall' Assemblea
sarà disponibile per la visione presso la sede della Pro Loco.
ART. 18 SCIOGLIMENTO
L' eventuale scioglimento dell'
associazione sarà deciso dall' Assemblea Straordinaria appositamente
convocata. Sia in prima che in seconda convocazione dovranno essere
presenti almeno i 4/5 dei Soci e la decisione di scioglimento dovrà essere
assunta coni 4/5 dei voti presenti.
In caso di scioglimento, dopo che si sarà
provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme eventualmente
restanti saranno devolute in favore di enti pubblici o associazioni per
essere destinate ad opere di valorizzazione turistica del comune e/o della
località come previsto dall' art. 2.1 del presente statuto.
I beni acquisiti con il concorso
finanziario specifico e prevalente di enti pubblici saranno devoluti al
comune nel cui territorio la Pro Loco ha sede.
La devoluzione di tali beni o somme avverrà
dopo aver sentito il competente organismo previsto dalla legge.
ART. 19 NORME FINALI
Per tutto ciò che non è espressamente
contemplato dal presente statuto valgono le norme del codice civile e
della legislazione vigente.