DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1) Il presente regolamento (a completamento dello statuto al quale si
rifà) è un documento che intende definire, la linea ispiratrice e le
caratteristiche operative della Pro Loco di Monte San Pietrangeli.
Art. 2) La nostra Associazione, in quanto aderente all'UNPLI deve:
osservarne le
disposizioni e le delibere del Consiglio Nazionale seguendone principi.
Art. 3) La vita dell'associazione Pro Loco deve rappresentare un forte
momento di sollecitazione, proposizione, sintesi ed unione di tutte le
risorse umane esistenti nella località e nel rispetto delle proprie
finalità ed autonomia.
Art. 4) Una copia dello statuto e del regolamento interno, e sue
successive modifiche, dovrà essere sempre esposta in sede a disposizione
di tutti.
Art. 5) Per il miglior funzionamento dell'Associazione, sono previsti dei
settori di competenza, da costituire ogni qual volta ce ne sia il bisogno.
Art. 6) Sarà nominato, dal Consiglio Direttivo uno, o più, coordinatori
per ogni singolo progetto o settore di particolare interesse per la Pro
Loco.
Art. 7) Possono far parte dei settori di competenza i soci ed
eventualmente collaboratori esterni che abbiano per quel particolare
progetto o settore spiccate attitudini o una notevole esperienza.
Art. 8) Quando lo si ritenga necessario i coordinatori saranno chiamati a
partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo. In tale circostanza il
coordinatore può far parte del Consiglio Direttivo, senza potere
deliberante .
Art. 9) E’ data facoltà ai coordinatori dei vari settori, di interagire
tra loro.
Art. 10) Annualmente sulla base del bilancio consultivo e preventivo della
Pro Loco verrà assegnato ad ogni singola sezione il contributo di gestione
per l'attività programmata.
Art. 11) I collaboratori si devono attenere alle direttive e alle modalità
stabilite dal Consiglio Direttivo.
Art. 12) L'associato, per essere tale, deve essere in regola con il
versamento della quota sociale, pagandola entro e non oltre il 15 maggio.
Qualora il Socio non abbia provveduto al pagamento, esso viene considerato
moroso, il tesoriere quindi gli invierà un sollecito di pagamento, con
scadenza massima di 30 giorni. Se entro tale termine il Socio non avrà
provveduto al pagamento sarà considerato decaduto quindi non più facente
parte dell'associazione.
COMPORTAMENTO ETICO E
PROFESSIONALE
Art. 13) Il Socio si deve attenere ad un comportamento di collaborazione e
correttezza nei confronti dell’associazione e degli altri Soci.
Art. 14) I Soci hanno il dovere di difendere il buon nome della Pro Loco e
di osservarne le regole dettate.
Art. 15) Le decisioni dell'Assemblea dei Soci, indetta come da Statuto e
le decisioni prese in conformità a quanto stabilito dal presente
regolamento vincolano tutti i Soci anche i non pervenuti, gli astenuti ed
i dissenzienti.
Art. 16) L'associato non deve porre pregiudizi ed entrare in polemica con
altri Soci, perché tali atteggiamenti non favoriscono una partecipazione
costruttiva.
Art. 17) L'obbiettività è tanto più possibile, quanto più gli associati
dimostrino una conoscenza delle cose e dei fatti.
Art. 18) L'imparzialità, è tanto più gradita, quanto più gli associati,
dimostrino di avere un interesse sociale.
Art. 19) La collegialità è tanto più possibile quanto più gli associati
dimostrino la loro collaborazione ed una costante attenzione alla
direttive ed alla assemblee del Consiglio.
Art. 20) Il Socio che è tenuto a svolgere compiti o mansioni per conto
della Pro Loco, si deve distinguere nei rapporti con il pubblico per
cortesia e disponibilità professionale nonché divulgare l'attività e le
finalità della Pro Loco.
Art. 21) Il Socio che commetta entro e/o fuori della Pro Loco, azioni
ritenute disonorevoli, o che con la sua condotta costituisca ostacolo al
buon andamento del sodalizio, può essere radiato dal Collegio dei
Probiviri dietro segnalazione del Consiglio Direttivo.
Art. 22) Non è consentito servirsi dei beni, materiali e non, della Pro
Loco per un uso diverso da quello stabilito dall’Associazione. Il
Consiglio Direttivo indicherà ai responsabili delle varie attrezzature le
modalità del loro utilizzo .
MODALITA' DI ADESIONE DELLE
ASSOCIAZIONI
Art. 23) Possono aderire alla Pro Loco tutte le Associazioni ed
organizzazioni che ne facciano esplicita richiesta e rispondano alle
caratteristiche descritte nell'articolo 9 dello statuto.
Art. 24) Le Associazioni che intendono aderire devono :
a) Inviare al Consiglio Direttivo una richiesta di adesione.
b) Nominare in un apposita riunione il loro rappresentante (come riportato
nell'articolo 9 comma 4)
Art. 25) L'adesione alla Pro Loco di altre Associazione avviene, previa
accettazione dell'Assemblea dei Soci (della Pro Loco) votata a maggioranza
dai due terzi degli aventi diritto, calcolati in difetto .
Art. 26) L'adesione di nuove Associazioni, se approvata, per esse
comporta:
a) Rispettare lo statuto e i regolamenti della Pro Loco
b) Non operare in concorrenza con l'attività della Pro Loco .
c) Il concorso diretto alla realizzazione delle finalità della Pro Loco
anche
attraverso la disponibilità delle strutture tecnico-amministrative e/o
residenziali
d) Dare il proprio contributo per la risoluzione dei problemi comuni
partecipando con i propri rappresentanti alle riunioni indette, e
diffondendone i risultati fra tutti i Soci.
e) L'Associazione ha il diritto di presentare alla Pro Loco i propri
progetti
(di manifestazioni, convegni ecc.). Questi saranno discussi all'interno
del Consiglio Direttivo. La Pro Loco s'impegna ad attivarsi dando piena
collaborazione, intermini di risorse tecniche economiche ed umane, per
la realizzazione di tutti i progetti che sono d’interesse e rientrino
nelle
finalità della Pro Loco.
f) Tutte le associazioni aderenti alla Pro Loco avranno il diritto di
partecipare, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio Direttivo.
Art. 27) L'adesione cessa nel caso:
a) In cui l'Associazione invii una lettera di fine rapporto, scritta e
firmata d al
rappresentante, al presidente della Pro Loco .
b) Mancato rispetto delle norme dello statuto e del presente regolamento .
MODIFICHE AL REGOLAMENTO
INTERNO
Art. 28) Le modifiche al Regolamento Interno devono essere presentate
all'Assemblea de i Soci dal Consiglio Direttivo, con relazione scritta e
motivata.
Art. 29) Le modifiche al presente Regolamento sono adottate dall'Assemblea
dei Soci con votazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
REGOLAMENTO ELEZIONI
In riferimento all’articolo 8 dello statuto, vengono emesse le seguenti
norme.
Art. 30) Sono ammessi alle votazioni i Soci in regola con il pagamento
della quota associativa per l'anno delle votazioni e il precedente.
Art. 31) Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio
Direttivo il Presidente convocherà un Assemblea Ordinaria ove presenterà
il bilancio consultivo e preventivo e la nomina del Collegio degli
Scrutatori. La nomina avviene con votazione palese. Il collegio deve
essere composto da un numero di membri, determinato dall'assemblea e tale
da assicurare un sereno e corretto svolgimento delle elezioni.
Art. 32) Le votazioni devono essere svolte entro il primo quadrimestre
dell’anno.
Art. 33) il Consiglio Direttivo sceglie il giorno, l'ora e il modo in cui
dovranno essere svolte le votazioni
Art. 34) Non potranno essere nominati come scrutatori i Soci con incarichi
direttivi, o facenti parte della Giunta Comunale o membri di partiti
politici .
Art. 35) Il Presidente del Collegio degli Scrutatori ha i seguenti compiti
e doveri :
a) è responsabile, di tutte le operazioni elettorali .
b) compone la lista dei nominativi da eleggere
c) prepara le liste di voto
d) deve adoperarsi al meglio per assicurare un sereno e corretto
svolgimento delle elezioni.
Art. 36) Il Segretario del Consiglio Direttivo uscente si adopererà a
fornire piena collaborazione al Collegio degli Scrutatori per
l'organizzazione delle elezioni
Art. 37) Le elezioni del Consiglio Direttivo, del Consiglio dei Revisori
dei Conti e del Collegio dei Probiviri viene effettuata su tre schede
separate e diversamente intestate e possibilmente di colore diverso.
Art. 38) Le liste si aprono il giorno seguente l'assemblea e saranno
chiuse della data fissata per le votazioni della data fissata per le
votazioni
Art. 39) Le liste dovranno
essere formate da un minimo di 20 persone per il Consiglio Direttivo 6 per
il Collegio dei Probiviri e 6 per il Consiglio dei Conti Revisori. Nel
caso in cui non si raggiungesse il valore minimo, tutti i Soci saranno
dichiarati candidati. Ad eccetto di coloro che entro tre giorni prima
della data della votazione, comunichino in forma scritta al presidente del
Collegio degli Scrutatori la volontà di non concorrere alle elezioni.
Art. 40) Chi volesse candidarsi potrà farlo apponendo NOME, COGNOME e
NUMERO DI TESSERA sulle liste elettorali nei modi, tempi e luoghi
stabiliti, in modo congiunto, dal Collegio dei Scrutatori e dall'assemblea
dei Soci.
Art. 41) Nel Consiglio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri
possono candidarsi ed essere eletti anche persone estranee
all'associazione.
Art. 42) il candidato non può iscriversi su più di una lista
Art. 43) Le preferenze dovranno essere espresse apponendo una X sul nome,
numero o simbolo indicante il candidato prescelto.
Art. 44) Ogni Socio può esprimere fino ad un massimo di 5 preferenze per
la nomina del Consiglio Direttivo, 3 per i Probiviri e 3 per i Conti
Revisori
Art. 45) Saranno ritenute nulle le schede che a giudizio del Collegio
degli Scrutatori, risultassero compilate in modo irregolare, e tali da non
poter essere riconducibili al votante.
Art. 46) Il voto è un'espressione personale e quindi non sono ammesse
deleghe.
Art. 47) Non potranno essere inclusi nelle liste di voto Soci non
regolarmente iscritti oppure che sono membri di partiti politici con
incarichi direttivi o facenti parte della Giunta Comunale. Eventuali
cariche politiche durante il periodo di membro dei collegi direttivi
dell'associazione porta alla rinuncia di tale incarico.
Art. 48) Dovranno eleggersi:
a) Per il Consiglio dei Revisori dei Conti tre revisori
b) Per il Collegio dei Probiviri tre probiviri
c) Per il Consiglio Direttivo un massimo di 15 Consiglieri con diritto di
voto .
Art. 49) Terminate le votazioni il Collegio degli Scrutato si procederà
agli opportuni riscontri, dichiarando eletti fino a concorrenza dei posti
i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
Art. 50) In caso di parità dei voti verrà scelto il socio da più tempo
iscritto all'associazione e successivamente quello più anziano.
Art. 51) In caso di dimissioni di un Socio con cariche sociali lo stesso
sarà sostituito da quello che aveva ricevuto il maggior numero di
preferenze e cioè il primo non rientrato.
Art. 52) Di tutte le operazioni elettorali viene redatto un verbale
sottoscritto dai membri del Collegio degli Scrutatori. Terminate le
operazioni elettorali il verbale sarà dato in custodia alla segreteria
dell'associazione .
Art. 53) L'insediamento del Consiglio Direttivo eletto dovrà avvenire
entro 10 giorni dalla data della sua proclamazione e sarà preseduto dal
consigliere che abbia ottenuto più preferenze.
Art. 54) I candidati non eletti andranno a formare la lista, in ordine di
voti, per eventuali surroghi. A parità di voti subentrerà il candidato da
più tempo iscritto all'associazione successivamente quello più anziano.
Art. 55) I consiglieri non eletti subentreranno ai candidati eletti sia
per dimissioni, sia per decadenza.
Art. 56) Qualora non si raggiungessero le condizioni di eleggibilità,
dovranno essere riconvocate le elezioni entro i successivi 30 giorni.